La famiglia è quell’istituzione che, in ogni società, ha un ruolo determinante nella fenomenologia degli affetti. Se non conosciamo la sua struttura, qualunque discorso sui rapporti affettivi tra i membri che la compongono sarebbe solo un discorso ideologico e inconcludente.
La famiglia del mondo romano è profondamente diversa dal gruppo di persone che indichiamo oggi con lo stesso termine.
Ma come sarebbe apparsa quella romana tra età repubblicana e Principato? Come era regolata? E soprattutto com’erano i rapporti affettivi al suo interno? Scopriamolo assieme!
I membri della famiglia
Per iniziare, dobbiamo comprendere che i componenti della famiglia romana non sono necessariamente uniti da vincoli di sangue o matrimoniali. Quello che accomuna i membri è la sottoposizione a un capo, il pater familias, che esercita il suo potere non solo sulla prole, ma anche sui discendenti di questa in linea maschile, sulla propria consorte e su quelle dei suoi discendenti, che sono entrate a far parte della famiglia tramite il matrimonio.
Della familia fanno parte anche gli schiavi e le persone che si trovano in condizione di schiavitù (in mancipio) presso il pater familias.
Il potere esercitato da quest’ultimo prende nomi diversi in base al componente del gruppo familiare: la patria potestas è quello sui figli, sulle mogli è denominato manus, mentre quello sui membri di stato servile è la dominica potestas.

Ph. Martina Cammerata Photography
I figli sono soggetti alla patria potestas anche oltre il raggiungimento della maggiore età: questo potere infatti si estende fino a quando il padre è in vita. Sino alla morte del pater familias, i figli sono filius o filia familias, e in quanto tali sono alieni iuris, ossia di diritto altrui. Di conseguenza, a seconda della longevità paterna, i figli non solo non sono dotati di “capacità giuridica”, ma sono anche privati di un proprio patrimonio. Tutto dipende dunque dal pater familias.
Ad aggravare inoltre i disagi causati da questa situazione, vi è anche il fatto che i figli maggiorenni, pur non essendo titolari di diritti nella sfera privata, acquistano capacità in quella pubblica, capacità legata allo status di cives.
L’appartenenza alla familias è segnalata da un determinato nome familiare detto nomen, che ne indica la gens.
La patria potestas: i diritti dei padri
“Non esistono altri uomini che abbiano sui propri figli un potere come quello che noi abbiamo sui nostri”. (Gaio, II secolo d.C.)
Dionigi di Alicarnasso riporta un elenco di diritti e poteri disciplinari e corporali che i padri hanno sui figli, facendo riferimento a una legge che si faceva addirittura risalire a Romolo, il leggendario fondatore di Roma. Nel realizzare questa lista, però, l’autore sembra tralasciare altri poteri che incidono nella vita dei figli, come ad esempio quello di sceglierne la sposa, o di interrompere il matrimonio.
Diritti sul corpo
Il primo diritto di un padre è quello di “esporre” i propri figli. Questa decisione viene solitamente annunciata dal pater familias alla nascita del bambino, attraverso un rituale che esprime più delle parole il potere esercitato dal padre.
Il neonato viene deposto in terra, appena partorito. Se il pater familias lo solleva tenendolo alto fra le braccia, lo riconosce come proprio e come componente della famiglia. In caso contrario, senza fornire spiegazione alcuna, il nuovo nato è condannato all’esposizione. Se si tratta di una bambina, il rito è anche meno solenne: per accettarla, basta che il padre dia l’ordine di allattarla.
Ovviamente, il pater familias può decidere anche della sorte di un bambino non ancora nato, impedendo proprio che venga alla luce. Nel mondo romano infatti l’aborto non è un crimine, salvo per le donne che vi ricorrono senza o contro il parere del padre del nascituro, ma anzi rientra nei poteri maschili ordinare a una donna di abortire.
Infatti, per i Romani, l’aborto non causa alcun problema di coscienza, dato che il nascituro nel ventre materno homo non recte dicitur (Papiniano). Per loro il feto è soltanto una spes animantis, una sorta di aspettativa della vita umana.
Ma, anche se non costituisce un problema, gli uomini non possono comunque permettere che una donna decida di sua iniziativa di interrompere una gravidanza. Un’altra legge romulea infatti stabiliva che l’aborto procurato dalla moglie all’insaputa del marito era una giusta causa di ripudio. Durante il periodo imperiale, inoltre, la legge diviene più severa, impedendo a tutte le donne sposate di abortire, fino a divenire un vero e proprio crimine fra il II e il III secolo d.C., punito con l’esilio.
Interessante notare che la donna in stato interessante è indicata solitamente col termine venter, ossia il “ventre”.
Tornando al discorso iniziale, il diritto romano, nonostante sia un diritto del padre, non guarda di buon grado all’esposizione. Il primo a cercare di limitarla, secondo la tradizione, fu addirittura lo stesso Romolo, attraverso l’emanazione di una legge, che stabiliva una sanzione economica a carico di chi esponeva un figlio maschio o la primogenita.
L’esposizione delle figlie cadette non era dunque punibile: in una società infatti agricola, quale era Roma agli inizi della sua storia, una figlia, raggiunta l’età giusta per sposarsi, avrebbe trasferito, tramite la dote, parte del patrimonio in un altro nucleo familiare. Perciò, un numero eccessivo di figlie avrebbe potuto costituire un problema economico.
Ma, come sappiamo, non sempre una regola giuridica è rispettata, e la dimostrazione di ciò è data dal fatto che il divieto di abbandonare i neonati viene periodicamente ribadito.
Un altro diritto del pater familias è quello di vendere il figlio come schiavo ad un altro pater familias (ius vendendi), anche se ai Romani fa ribrezzo l’idea che il “sangue romano” possa essere schiavo in patria. Per questa ragione, si dice che il figlio va in mancipio, indicando dunque solo una generica sottoposizione a tutti i poteri paterni.
Inoltre, almeno in origine, la vendita non estingueva la patria potestas del venditore. Questa restava quiescente, pronta a rivivere ogniqualvolta il figlio si fosse trovato libero dalla sua condizione di schiavitù.

Londra – The British Museum (30 – 10 a.C.)
Dall’inizio della Repubblica, i censori iniziano progressivamente a limitare i poteri paterni, e ricorrendo nel caso del ius vendendi alla nota censoria, vietando l’ingresso in Senato ai padri rei di aver ridotto il proprio figlio in schiavitù, o (come una legge del 450 a.C.) di concedere la libertà della patria potestas ai figli dopo la terza vendita. I provvedimenti in tale direzione verranno poi ripresi durante la Tarda Antichità. Ma cionostante, non mancano casi in cui padri continuano a vendere i figli, specie se questi hanno prima commesso un delictum, ossia un atto illecito che viene perseguito con un’azione penale privata, che si risolve nella maggior parte dei casi con una pena pecuniaria. Ma, essendo il figlio privo di patrimonio, la vittima cita in giudizio il padre del reo, al quale è consentito evitare la condanna vendendo il proprio figlio anche alla vittima stessa.
Ma i padri possono (o meglio devono) punire i figli per i loro comportamenti ritenuti disdicevoli e per crimini pubblici (come l’alto tradimento), anche attraverso la pena di morte. E ciò andrà avanti fino all’età imperiale avanzata.
Leggermente diverso, ma solo per le modalità e la natura del crimine (generalmente collegata a comportamenti sessuali illeciti), è la condanna a morte di una figlia: solitamente le donne sono condannate a una morte per inedia, considerata più adatta al gentil sesso e meno cruenta. Inoltre, la morte di una figlia è anche un modo per difendere il suo onore, e di conseguenza quello di tutta la famiglia.
Leggi anche Lo ius osculi. Le donne romane e il divieto di bere.
Diritti sulla vita personale e affettiva
Come abbiamo già avuto modo di affermare in diversi articoli qui sul sito sul tema della vita coniugale nel mondo romano antico e tardo antico, i figli (di entrambi i sessi) non possono contrarre matrimonio senza il consenso paterno.
Leggi anche Il fidanzamento nella Roma antica
Leggi anche Il matrimonio nella Roma antica
Leggi anche Matrimonio e vita coniugale nel periodo tardo antico (IV-VII sec.)
Come ben esplicita il giurista Paolo, vissuto nel III secolo d.C.: “Il matrimonio non esiste se non sono consenzienti tutti, cioè coloro che si sposano e coloro dei quali questi sono in potestate“. In un passo di Celso (II secolo d.C.) leggiamo che se un figlio è obbligato a sposarsi il suo matrimonio è valido. Sarebbe oltremodo eccessivo ritenere che il consenso dei figli non sia necessario, ma questo è presunto, e la presunzione viene meno solo se il figlio dichiara apertamente e in pubblico il suo dissenso: cosa molto rara, e di fatto una possibilità quasi meramente teorica.

Ph. Martina Cammerata Photography
Alla scelta del coniuge si aggiunge, come accennato in apertura, il diritto del padre di interrompere il matrimonio del figlio, se, come, e quando, gli è più conveniente per stringere alleanze politiche o per soddisfare propri progetti economici. Sul divorzio, invito a leggere l’approfondimento presente qui sul sito.
Leggi anche Il divorzio nella Roma Antica
La gestione del patrimonio familiare
Come abbiamo accennato nella prima parte di questo articolo, il patrimonio è di proprietà del pater familias, il quale ne può disporre a piacimento.
Per il cives romano, il lavoro non è un mezzo di sostentamento: quello è compito degli schiavi, a cui i padroni delegano in primo luogo quello agricolo. Nei primi secoli della città, l’unica fonte di entrata e di ricchezza sono le terre, e non cambiano molto le cose quando, accanto all’attività agricola, si pongono altre fonti di reddito come la gestione di imprese commerciali o marittime, e il commercio – anche se a occuparsi di farle prosperare, anche in questo caso, vi sono prevalentemente gli schiavi.
I cittadini romani preferiscono di gran lunga dedicarsi alla politica e all’otium. Un romano modello non avrebbe nemmeno lontanamente potuto pensare di utilizzare il suo tempo per lavorare. Solo in rari casi, il pater familias delega la gestione delle sue attività ai figli, magari se ritiene che gli schiavi non siano in grado di svolgerlo. In tal modo, la prole può avere un’attività, che conferisce loro una presenza nel mondo sociale.
Spesso, ai figli viene concesso anche il pecunium. Si tratta di una somma di denaro e di beni affidata dal pater familias al figlio, considerata da un punto di vista sociale di proprietà di questi. Il pecunium può essere abbastanza consistente da permettere di superare il problema dell’incapacità giuridica.
Una pratica alquanto inusuale, ma che permette di risolvere alcuni problemi di carattere pratico creati dalla regola del diritto senza rinunciare al principio della titolarità esclusivamente paterna del patrimonio familiare. Ben lontano da essere un desiderio paterno di concedere maggior autonomia ai figli, dato che questo è concesso anche agli schiavi, il pecunium è concesso in primo luogo nell’interesse del pater familias, in modo tale da non dover sottrarre tempo al suo otium.
L’eredità
Se un pater familias muore senza lasciare un testamento, il suo patrimonio è ereditato dai cosiddetti sui heredes, ossia dalle persone di stato libero sottoposte al suo potere personale che al momento della morte diventano di “diritto proprio”. Ma accanto a questo tipo di successione, esiste quella testamentaria, e va da sé che un padre ha il diritto di diseredare il proprio figlio. Tuttavia, la diseredazione è soggetta ad alcune condizioni: se il soggetto diseredato è di sesso maschile deve essere diseredato con l’indicazione del suo nome personale (praenomen) o di una caratteristica che ne permetta l’identificazione. Gli altri eredi possono essere esclusi dalla successione senza specificatamente indicarli.
Ovviamente, è difficile stabilire la frequenza con cui ciò si verifica, o quanto spesso un figlio riceva una quota ereditaria inferiore rispetto ad altri figli. Quel che ci è noto è che, nel I secolo a.C., viene introdotto un rimedio giudiziario, la querela inofficiosi testamenti, che permette ai figli diseredati di chiedere ai centumviri di annullare il testamento, facendo largo alla successione intestata.
Al rischio di essere diseredati, si aggiunge inoltre quello dell’adozione. Questa, introdotta nel sistema giuridico romano successivamente al 450 a.C. (in origine non si ammetteva infatti la possibilità che la patria potestas, passasse da un pater familias ad un altro), prende piede dal ius vendendi.
Un pater familias può ricorrere a questo sistema sia per ragioni economiche, sia per motivi politici: Augusto, ad esempio, adottò sia suo nipote Agrippa Postumo, figlio di sua figlia Giulia e di Agrippa, sia sua moglie Livia. Nelle intenzioni dell’imperatore, l’adozione della consorte sarebbe stata la conferma della legittimità della famiglia augustea e della trasmissione del potere all’interno di quella linea.
Figli contro padri
Maltrattamenti e maledizioni
Del complesso rapporto fra padri e figli abbiamo una testimonianza nelle cosiddette “leggi regie”, in cui le disposizioni sono volte a tutelare i padri dalle violenze dei figli. Parte di uno dei provvedimenti è riportato da Festo, che lo attribuisce a Servio Tullio: “Se un figlio ha percosso il padre […] sia sacro”.
In altre parole il colpevole deve essere consacrato alla divinità, autorizzando chiunque lo desideri a ucciderlo, inviandolo in tal modo agli dèi, ai quali, a seguito della consacrazione, ora appartiene.
Il parens verberatus deve plorare, un antico verbo, che ha il significato di “chiamare a voce alta”. In origine, inoltre, la ploratio era un grido o un’imprecazione in grado di far cadere le maledizioni sul colpevole. I Romani, come ben sappiamo, attribuiscono una forte efficacia a questo genere di magia. Dunque, la ploratio è una sorta di sanzione magica.

Ph. Martina Cammerata Photography
Parricidio
La pena prevista per il parricida è quella del “sacco” o poena cullei.
Questa singolare esecuzione prevede che il reo sia cucito in un sacco assieme a un cane, un gallo, un vipera e una scimmia; e in seguito gettato in mare o nel corso d’acqua più vicino. Più che una pena capitale, sembra quasi una sorta di rituale.
Oltre alla peculiarità della condanna, anche il modo in cui il reo viene condotto in carcere in attesa dell’esecuzione è alquanto bizzarro: al parricida vengono calzati dei zoccoli di legno, e il volto viene coperto da un cappuccio di pelle di lupo. Il cappuccio è il residuo di pratiche iniziatiche pre-cittadine, atto a simboleggiare la morte di chi lo indossa. Dunque, il parricida diviene una sorta di mostro, un essere tramutato in lupo, che viene cancellato dalla comunità della civitas.
Anche gli zoccoli hanno una forte valenza simbolica: i Romani ritengono infatti che il legno abbia capacità ed effetti ben chiari, come quello di impedire a un essere impuro di diffondere influssi malefici. Costringere dunque il parricida a camminare con le soleae ligneae significa impedirgli di “sporcare” la terra e di “contagiare” la città e i suoi abitanti. Un’analoga funzione è svolta dal sacco.
Così Cicerone: “Vivo, ma senza poter respirare l’aria del cielo; gettato in mare, ma in condizioni che non consentivano alle sue ossa di toccare la terra; sospinto dalle onde, ma non lavato da queste, e infine gettato su una spiaggia, ma senza che gli fosse concesso trovare riposo sugli scogli”. Il parricida quindi viene privato anche, e già da vivo, del contatto con gli elementi.
La presenza delle fiere rende inoltre l’esecuzione della poena cullei ancora più crudele, e ne aumenta la valenza sacra e simbolica.
Il gallo, animale legato al Sole e alla luce, è connesso al parricida, in quanto egli uccide chi gli ha dato la luce. La vipera viene uccisa (secondo i Romani) dai suoi stessi cuccioli, le scimmie (sempre secondo i Romani) amano così tanto i loro figli da soffocarli nei loro abbracci. Quest’ultimo animale sarebbe stato aggiunto dall’imperatore Claudio a sottolineare l’inumanità del gesto. Infine, il cane è visto come una bestia immonda da Orazio, “l’animale più vile” da Crisostomo, il quale aggiunge che “coloro che vivono in inguaribile empietà e non hanno alcuna speranza di redimersi” altro non sono che cani.
Difficile sapere quando venne introdotta la poena cullei: secondo Plutarco sul finire della Seconda Guerra Punica. Una serie di elementi dimostrano che forse era già utilizzata nel III secolo a.C., mentr le Istituzioni di Giustiniano indicano invece la data dell’approvazione della Lex Pompeia de parricidis ( 55 o 52 a.C.).
Madri e figli
All’interno della società romana, il ruolo di madre è rispettato e addirittura esaltato. Le madri romane non ricoprono solo un ruolo biologico e riproduttivo, o di nutrice e riferimento affettivo. Il rapporto fra le madri e la prole, specie con i figli, non ha origine nell’infanzia, ma a partire dall’adolescenza. La donna riveste il ruolo di consigliere morale, mentore, e custode dei valori civici. Le madri quindi contribuiscono all’educazione, trasmettendo i valori di Roma, formando il carattere, e proponendo modelli ai quali adeguarsi.

Nel caso di esponenti del ceto aristocratico, le madri possono aiutare i figli nella carriera politica, essendo loro stesse economicamente indipendenti.
Ciò permette alle donne romane di sentirsi parte della società, e la loro adesione al modello di donna ideale romana garantisce rispetto, ammirazione pubblica e privata, e onori.
Custodi convinte e fedeli dei valori di una società di mogli e madri, le matrone romane, fiere educatrici dei propri figli, e fiere di ogni affermazione della virilità di questi, trasmettono di generazione in generazione mentalità, principi, e modelli di comportamento di un mondo in cui gli uomini, tenendo nelle mani il potere, lasciano alle donne l’onore di elogi privati e pubblici, di esaltazioni e riconoscimenti verbali.
Leggi anche L’allattamento nella Roma Antica
La fine della patria potestas
Nella società romana, all’incirca dal I secolo a.C. all’età degli Antonini, si assiste a una profonda metamorfosi della mentalità, dei costumi, e dei valori all’interno del mondo pagano. Gli esponenti della classe dirigente romana diventano funzionari dell’imperatore, trascurando l’otium, ora sono costretti a darsi da fare e impegnarsi in diverse attività. Questo mutamento si riflette anche nei rapporti affettivi anche all’interno della familias. Dopo secoli in cui il pater familias era stato il capo incontrastato di un gruppo familiare in concorrenza con tutti gli altri e in cui aveva riposto il proprio prestigio nelle capacità di imporre agli altri il suo potere, ora il pater familias si trova a essere un suddito di un imperatore, che mortifica la sua tradizionale autorità. Adesso il pater guarda alla moglie come una compagna di vita, ai figli adulti come persone delle quali rispettare la personalità, i desideri, e la voglia di autonomia, e agli schiavi come esseri a cui rivolgersi con maggiore umanità.
Questo è il terreno nel quale matura la nuova concezione della famiglia, che nel IV secolo d.C. verrà tradotta in forme di norme giuridiche, ormai già ben consolidate.
Tuttavia, lungo il percorso non mancano di certo le difficoltà: ancora nel 323 d.C. l’imperatore Costantino ritiene opportuno affermare che il padre possiede ancora il diritto di vita e di morte dei filii familias. Solo nel 395 d.C., Valentiniano e Valente stabiliscono che al padre spetti semplicemente un potere correzionale e che, qualora le infrazioni dei figli siano di una gravità tale da richiedere l’irrogazione di vere e proprie pene, queste vengano irrogate dallo Stato.
Inoltre, viene anche disposto che colui che avesse esposto un figlio, avrebbe perduto la patria potestas.
Bibliografia (clicca i link qui sotto per acquistare la tua copia del libro)
A. Angela 2016, Amore e sesso nell’antica Roma
E. Cantarella 1988, Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico
E. Cantarella 2009, Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell’Antica Roma
E. Cantarella 2010, L’ambiguo malanno
E. Cantarella 2020, Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi
F. Cenerini 2013, La donna romana
G. Ravegnani 2015, La vita quotidiana alla fine del mondo antico
One thought on “La famiglia romana: rapporti fra genitori e figli”